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Fattura omaggio

In caso di cessione gratuita di beni o servizi, è necessario emettere una fattura omaggio.

Cos’è la fattura omaggio?

La fattura per omaggi (o cessione gratuita) è una tipologia di fattura che viene emessa quando un'azienda dona un prodotto o un servizio a un cliente, senza richiedere alcun pagamento in cambio.

Questa pratica è comune in diverse situazioni, come omaggi promozionali, campioni gratuiti, o regali ai clienti.

La fattura può essere emessa con o senza rivalsa IVA e, in quest’ultimo caso, è possibile optare per l’emissione di un’autofattura elettronica.

Fatturazione degli omaggi: la disciplina IVA

Per i beni la cui commercializzazione e/o produzione rientra nell’attività tipica dell’impresa, gli omaggi sono imponibili IVA.

Ciò significa che se un’azienda regala beni che produce o vende abitualmente, questa operazione sarà soggetta a IVA. Se quindi l'azienda ha detratto l'IVA quando ha acquistato o prodotto quei beni, dovrà pagare l'IVA quando li regala. Il valore del bene non fa differenza (non importa se costa più o meno di 50 euro).

Se l'omaggio è considerato una spesa di rappresentanza (cioè un regalo fatto per promuovere l'azienda), l'IVA sull'acquisto è detraibile solo se il bene costa meno di 50 euro.
Tuttavia, regalare il bene è comunque considerato una vendita ai fini IVA, indipendentemente dal suo valore.
Se l'IVA sull'acquisto non è stata detratta, allora l'omaggio non è soggetto a IVA.

Nei casi in cui invece l'omaggio non è considerato una spesa di rappresentanza, l'IVA sull'acquisto è detraibile e l'omaggio è considerato una vendita ai fini IVA. Se l'azienda regala beni per i quali non ha detratto l'IVA quando li ha acquistati, allora l'omaggio non è soggetto a IVA.

Sono questi alcuni concetti fondamentali da conoscere per la gestione della fatturazione degli omaggi, che potrà avvenire con rivalsa IVA o senza rivalsa IVA.

Fattura omaggio senza rivalsa IVA

Quando il cedente decide di non addebitare l'IVA al cliente, si parla di fattura omaggio senza rivalsa IVA.

In questo caso, l'azienda deve comunque versare l'IVA relativa al bene o servizio ceduto gratuitamente, registrandola come costo.

La fattura deve contenere la dicitura “cessione gratuita art.2 DPR 633/72 senza obbligo di rivalsa art.18 DPR 633/72”, inserendo il codice esenzione N2 in fase di compilazione della fattura elettronica. In questo caso, l'azienda si impegna a versare l'IVA relativa alla transazione.

 

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Fattura Omaggio Con Rivalsa IVA

Se l'azienda decide di addebitare l'IVA al cliente, si parla di fattura omaggio con rivalsa IVA.

In questo caso, il valore del bene è pari a zero, ma viene comunque applicata l'IVA, che il cliente è tenuto a pagare. Questo permette all'azienda di non sostenere direttamente il costo dell'IVA.

Anche in questo caso, è necessario inserire in fattura la dicitura "cessione gratuita art. 2 DPR 633/72 con obbligo di rivalsa art. 18 DPR 633/72".

Autofattura per omaggi

Nel caso di cessioni a titolo di omaggio senza rivalsa IVA, l’azienda può emettere un’autofattura in luogo dell’invio di una “normale” fattura al cliente.

In fase di compilazione del file fattura bisognerà inserire il codice TD27, che come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, identifica nello specifico le seguenti cessioni a titolo gratuito:

  • cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta;
  • destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione dell’imposta;
  • prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, terzo comma del d.P.R. n. 633/72.

I campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con i dati di colui che emette l’autofattura.