Il codice IVA è uno degli elementi da indicare nelle fatture elettroniche. L’indicazione del codice corretto è importante, ancor di più per i forfettari, obbligati alla fatturazione elettronica ma esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA.
Il codice IVA è codifica utile per individuare la tipologia di operazione effettuata e in particolare i casi in cui non è prevista l’applicazione dell’IVA.
I codici natura identificano i casi di esonero, non applicabilità ed esclusione dall’applicazione dell’IVA.
In pratica, si tratta di un dato di formato alfanumerico, composto da 2 a 4 caratteri, che deve essere inserito all’interno delle fatture elettroniche.
Il codice che identifica l’esenzione IVA, così come i casi di non imponibilità, esclusione e di operazione soggette a regimi speciali (come il reverse charge), deve essere indicato nel campo “Natura” della fattura elettronica.
Per aziende e partite IVA è quindi un dato importante da inserire in fase di compilazione del documento per qualificare la tipologia di transazione commerciale.
Per il Sistema di Intercambio (SdI) si tratta di un dato essenziale per poter interpretare correttamente la fattura e la natura dell’operazione.
L’elenco dei codici natura IVA è contenuto nelle specifiche tecniche sulla fatturazione elettronica fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Di seguito la lista con i corrispondenti casi di indicazione:
I titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario devono utilizzare il codice natura 2.2 nelle fatture emesse.
Il codice IVA n.2.2 identifica infatti le operazioni non soggette ad IVA, comprese quelle effettuate da partite IVA che applicano il regime dell’imposta sostitutiva.
Perciò, quando un forfettario emette fattura elettronica, dovrà indicare questo dato per indicare che l’operazione non è soggetta all’applicazione dell’IVA, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il regime fiscale agevolato.
In particolare, è il comma 58, articolo 1 della legge n. 190/2014 a prevedere l’esonero IVA per i forfettari.