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Codice IVA

Il codice IVA è uno degli elementi da indicare nelle fatture elettroniche. L’indicazione del codice corretto è importante, ancor di più per i forfettari, obbligati alla fatturazione elettronica ma esclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA.

Cos’è il codice IVA?

Il codice IVA è codifica utile per individuare la tipologia di operazione effettuata e in particolare i casi in cui non è prevista l’applicazione dell’IVA.

I codici natura ed esenzione IVA 

I codici natura identificano i casi di esonero, non applicabilità ed esclusione dall’applicazione dell’IVA.

In pratica, si tratta di un dato di formato alfanumerico, composto da 2 a 4 caratteri, che deve essere inserito all’interno delle fatture elettroniche.

Il codice che identifica l’esenzione IVA, così come i casi di non imponibilità, esclusione e di operazione soggette a regimi speciali (come il reverse charge), deve essere indicato nel campo “Natura” della fattura elettronica.

Per aziende e partite IVA è quindi un dato importante da inserire in fase di compilazione del documento per qualificare la tipologia di transazione commerciale.

Per il Sistema di Intercambio (SdI) si tratta di un dato essenziale per poter interpretare correttamente la fattura e la natura dell’operazione.

 

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Lista dei codici natura ed esenzione IVA

L’elenco dei codici natura IVA è contenuto nelle specifiche tecniche sulla fatturazione elettronica fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Di seguito la lista con i corrispondenti casi di indicazione:

  • N1 escluse ex art.15 del DPR 633/72
  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72
  • N2.2 non soggette – altri casi
  • N3.1 non imponibili – esportazioni 
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie 
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino 
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione 
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento 
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond 
  • N4 esenti 
  • N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura 
  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero 
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO 
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile 
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati 
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari 
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici 
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi 
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile – altri casi 
  • N7 IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72).

Il codice IVA n2.2: le regole per i forfettari

I titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario devono utilizzare il codice natura 2.2 nelle fatture emesse.

Il codice IVA n.2.2 identifica infatti le operazioni non soggette ad IVA, comprese quelle effettuate da partite IVA che applicano il regime dell’imposta sostitutiva.

Perciò, quando un forfettario emette fattura elettronica, dovrà indicare questo dato per indicare che l’operazione non è soggetta all’applicazione dell’IVA, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il regime fiscale agevolato.

In particolare, è il comma 58, articolo 1 della legge n. 190/2014 a prevedere l’esonero IVA per i forfettari.