L’imposta di bollo è prevista in diverse tipologie di situazioni e riguarda in particolare i privati, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, e i titolari di partita IVA nell’esercizio della propria attività.
Interessa in particolar modo i forfettari, tenuti a pagarla a cadenza trimestrale e secondo tempistiche legate all’importo dovuto per ciascun periodo.
L’imposta di bollo è un tributo indiretto dovuto sulle fatture escluse, esenti o fuori campo IVA, sopra un determinato importo, così come per la formazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
In generale, sono due gli importi più comuni:
Il funzionamento dell’imposta di bollo varia in base alla tipologia di documento per cui è dovuta.
Il pagamento dell’imposta nel rapporto tra cittadini e PA avviene solitamente applicando la marca da bollo (un contrassegno cartaceo da 2 0 16 euro), acquistabile presso i rivenditori autorizzati.
In molti casi, specialmente con l’avvento della fatturazione elettronica, il pagamento avviene in modalità digitale.
Le partite IVA tenute a versare l’imposta di bollo sui documenti emessi devono utilizzare una specifica procedura messa a punto dall’Agenzia delle Entrate.
L’imposta di bollo per i forfettari riveste un’importanza particolare. Il regime agevolato non prevede l’applicazione dell’IVA e quindi per le fatture emesse di importo superiore a 77,47 euro i forfettari devono pagare il bollo di 2 euro.
All’interno della fattura elettronica occorre segnalare l’applicazione dell’imposta di bollo valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale”.
A cadenza periodica, L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il riepilogo dei documenti su cui risulta dovuta l’imposta di bollo e genera il modello F24 da usare per il pagamento.
Ogni tre mesi vengono messi a disposizione due diversi elenchi:
I contribuenti possono scegliere di accettare o modificare gli elenchi, e procedere quindi al pagamento con addebito sul conto corrente o con il modello F24.
Questo il calendario delle scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che anche i forfettari sono tenuti a rispettare:
Il bollo del primo e del secondo trimestre, se inferiore a 5.000 euro, può essere versato in un’unica soluzione entro la scadenza del 30 settembre.
Se anche l’importo complessivamente dovuto per il primo semestre non supera il limite di 5.000 euro, si può pagare entro il 30 novembre.