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Autofattura TD17, TD18 e TD19

I codici TD17, TD18 e TD19 identificano le autofatture emesse in caso di acquisto di beni o servizi da fornitori esteri, esclusi dall’ambito applicativo della fatturazione elettronica.

Il loro utilizzo consente di adempiere a due obblighi: di versamento IVA per le operazioni transfrontaliere e di comunicazione dei dati delle operazioni estere, il cosiddetto esterometro.

Autofattura TD17: cos’è e quando si utilizza?

Il codice TD17 si utilizza per compilare l’autofattura o per integrare la fattura ricevuta nei casi in cui un committente italiano acquisti dei servizi da un fornitore estero.

Deve essere indicato in particolare per le prestazioni di servizi ricevute da:

  • soggetti UE, Extra-UE, privi di stabile organizzazione in Italia;
  • operatori della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

L’integrazione o autofattura non è richiesta in caso di acquisto di servizi da un fornitore estero con stabile organizzazione in Italia che ha partecipato all’operazione. In questo caso, la sede italiana emetterà una normale fattura elettronica con IVA.

L'invio dell’autofattura TD17 al Sistema di Interscambio permette di adempiere a due obblighi contemporaneamente:

  • integrazione/autofattura: regolarizza l'operazione ai fini IVA (ex Art. 17, c. 2, DPR 633/72).
  • esterometro: comunica i dati dell'operazione transfrontaliera all'Agenzia delle Entrate).

Autofattura TD18 per l’acquisto di beni intracomunitari

L’autofattura TD18 deve essere emessa in caso di acquisto di beni materiali da fornitori residenti in altri Paesi UE.

Il fornitore comunitario emette una fattura senza IVA, trattandosi di un'operazione non imponibile nel proprio Stato.

Spetta quindi al cessionario italiano integrare tale fattura tramite l'invio di una fattura in XML al Sistema di Interscambio (SdI), per rendere l'operazione imponibile in Italia e assolvere la relativa imposta.

Anche in questo caso l’invio dell’autofattura consente non solo di regolarizzare l’operazione ai fini IVA, ma anche di comunicare i dati dell’operazione transfrontaliera all’Agenzia delle Entrate (esterometro).

 

Software Fatturazione

 

Autofattura TD19 per gli acquisti da soggetti esteri di beni presenti in Italia

Il codice TD19 si utilizza per gestire il versamento dell'IVA quando si acquistano beni materiali da un fornitore estero, ma i beni si trovano già nel territorio italiano al momento della vendita.

A differenza degli acquisti intracomunitari (TD18) o delle importazioni, qui non c'è un passaggio di frontiera: la merce è già in Italia (ad esempio in un magazzino logistico).

Il venditore estero emette una fattura con solo l'imponibile, mentre il versamento dell’IVA (applicando il reverse charge) deve essere fatto dall’azienda che acquista il bene.

Il codice TD19 si utilizza anche per l’integrazione delle fatture elettroniche da San Marino o per l’emissione dell’autofattura verso il Vaticano.

Il cessionario deve usare questo codice anche per gli acquisti di beni già presenti o introdotti in un deposito IVA (un magazzino per la custodia di merci in “sospensione d'imposta”).

In questo caso, il compratore italiano emette l'autofattura per dichiarare l'acquisto di beni che, fino a quel momento, non hanno ancora scontato l'IVA nazionale.

Leggi anche la guida alla fatturazione elettronica verso l’estero.

Autofattura TD17-TD18-TD19: tabella di sintesi

Codice Oggetto Provenienza Fornitore
TD17 Servizi UE ed Extra-UE
TD18 Beni Solo UE
TD19 Beni già in Italia UE ed Extra-UE

Come compilare autofattura con codice TD17, TD18 e TD19

Per compilare le autofatture estere con l’utilizzo dei codici TD17, TD19 e TD19, occorre seguire alcune regole comuni:

  • Identificazione fornitore: nel blocco Cedente/Prestatore vanno sempre inseriti i dati del soggetto estero, indicando il Paese di residenza;
  • Identificazione cliente: nel blocco Cessionario/Committente vanno inseriti i propri dati (impresa/libero professionista italiano che integra l'imposta);
  • Riferimento fattura originale: nel campo 2.1.6 (DatiFattureCollegate) vanno sempre indicati gli estremi della fattura estera ricevuta e, se disponibile, l'IdSdI;
  • Numerazione: per il campo 2.1.1.4 (Numero), si consiglia di utilizzare una numerazione progressiva specifica (ad hoc) diversa da quella delle fatture attive;
  • Registrazione contabile: in tutti i casi, il documento emesso va annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute;
  • Data: per le operazioni con fornitori UE, nel campo 2.1.1.3 bisognerà inserire la data di ricezione della fattura. Per gli acquisti extraUE si indica invece la data di effettuazione dell’operazione

Scopri tutti i passaggi per compilare la fattura elettronica.

L'invio dei documenti TD17, TD18 e TD19 segue regole temporali precise.

Il cessionario italiano trasmette l’autofattura entro il 15 del mese successivo a quello in cui:

  • si verifica l’effettuazione dell’operazione;
  • oppure viene ricevuta la fattura originale emessa dal fornitore estero (il documento che prova l’acquisto e riporta i dati necessari per l'integrazione).