I codici TD17, TD18 e TD19 identificano le autofatture emesse in caso di acquisto di beni o servizi da fornitori esteri, esclusi dall’ambito applicativo della fatturazione elettronica.
Il loro utilizzo consente di adempiere a due obblighi: di versamento IVA per le operazioni transfrontaliere e di comunicazione dei dati delle operazioni estere, il cosiddetto esterometro.
Il codice TD17 si utilizza per compilare l’autofattura o per integrare la fattura ricevuta nei casi in cui un committente italiano acquisti dei servizi da un fornitore estero.
Deve essere indicato in particolare per le prestazioni di servizi ricevute da:
L’integrazione o autofattura non è richiesta in caso di acquisto di servizi da un fornitore estero con stabile organizzazione in Italia che ha partecipato all’operazione. In questo caso, la sede italiana emetterà una normale fattura elettronica con IVA.
L'invio dell’autofattura TD17 al Sistema di Interscambio permette di adempiere a due obblighi contemporaneamente:
L’autofattura TD18 deve essere emessa in caso di acquisto di beni materiali da fornitori residenti in altri Paesi UE.
Il fornitore comunitario emette una fattura senza IVA, trattandosi di un'operazione non imponibile nel proprio Stato.
Spetta quindi al cessionario italiano integrare tale fattura tramite l'invio di una fattura in XML al Sistema di Interscambio (SdI), per rendere l'operazione imponibile in Italia e assolvere la relativa imposta.
Anche in questo caso l’invio dell’autofattura consente non solo di regolarizzare l’operazione ai fini IVA, ma anche di comunicare i dati dell’operazione transfrontaliera all’Agenzia delle Entrate (esterometro).
Il codice TD19 si utilizza per gestire il versamento dell'IVA quando si acquistano beni materiali da un fornitore estero, ma i beni si trovano già nel territorio italiano al momento della vendita.
A differenza degli acquisti intracomunitari (TD18) o delle importazioni, qui non c'è un passaggio di frontiera: la merce è già in Italia (ad esempio in un magazzino logistico).
Il venditore estero emette una fattura con solo l'imponibile, mentre il versamento dell’IVA (applicando il reverse charge) deve essere fatto dall’azienda che acquista il bene.
Il codice TD19 si utilizza anche per l’integrazione delle fatture elettroniche da San Marino o per l’emissione dell’autofattura verso il Vaticano.
Il cessionario deve usare questo codice anche per gli acquisti di beni già presenti o introdotti in un deposito IVA (un magazzino per la custodia di merci in “sospensione d'imposta”).
In questo caso, il compratore italiano emette l'autofattura per dichiarare l'acquisto di beni che, fino a quel momento, non hanno ancora scontato l'IVA nazionale.
Leggi anche la guida alla fatturazione elettronica verso l’estero.
| Codice | Oggetto | Provenienza Fornitore |
|---|---|---|
| TD17 | Servizi | UE ed Extra-UE |
| TD18 | Beni | Solo UE |
| TD19 | Beni già in Italia | UE ed Extra-UE |
Per compilare le autofatture estere con l’utilizzo dei codici TD17, TD19 e TD19, occorre seguire alcune regole comuni:
Scopri tutti i passaggi per compilare la fattura elettronica.
L'invio dei documenti TD17, TD18 e TD19 segue regole temporali precise.
Il cessionario italiano trasmette l’autofattura entro il 15 del mese successivo a quello in cui: