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Imposta sostitutiva

Tra le principali agevolazioni previste dal regime forfettario, vi è l’applicazione di un’imposta sostitutiva.

Risulta dunque fondamentale conoscerne le caratteristiche, il calcolo e le modalità di versamento.

Cos’è l’imposta sostitutiva?

L’imposta sostitutiva è una forma di tassazione ridotta rispetto alle ordinarie aliquote IRPEF, con regole ancora più vantaggiose per chi sceglie di avviare una nuova attività.

Come si deduce dal nome, è sostitutiva di IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

L’aliquota è fissa: non sono previste percentuali di tassazione calcolate in base al reddito, bensì una tassazione flat che comprende le imposte sul reddito così come l’imposta regionale sulle attività produttive.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva, cioè la percentuale di tassazione, è del 15 per cento. L’imposta sostitutiva è ancora più bassa per i primi cinque anni di attività, ed è pari al 5 per cento.

Come si calcola l’imposta sostitutiva in regime forfettario?

L’imposta sostitutiva si calcola sulla base imponibile determinata applicando il coefficiente di redditività previsto per la propria attività.

Infatti, per i forfettari solo una quota del reddito è tassata. Per esempio, per chi svolge attività professionali il coefficiente è del 78 per cento. In caso di incassi pari a 30.000 euro, la quota di reddito tassabile sarà pari a 23.400 euro e da questa bisognerà dedurre i contributi previdenziali.

Il calcolo dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato quindi sulla base imponibile lorda di 23.400 euro. Nell’esempio riportato, ipotizzando il versamento di un totale di 2.000 euro di contributi, l’importo dovuto sarà pari a 3.210 euro o 1.070 euro per le nuove attività.

 

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Come e quando pagare l’imposta sostitutiva?

L’imposta sostitutiva si paga entro gli stessi termini previsti per l’IRPEF

Il 30 giugno si versano il saldo e il primo acconto, in un’unica soluzione o in un massimo di sette rate, mentre il 30 novembre si versa il secondo acconto.

Si ricorda, in linea generale, che si devono rispettare le seguenti regole:

  • se l’importo dovuto è inferiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto;
  • se si deve pagare una somma da 51,65 e 257,52 euro, l’acconto andrà versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre;
  • se l’importo supera l’importo di 257,52 euro occorre procedere al versamento nelle due rate di giugno e novembre.

I codici tributo

Il pagamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato usando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate e riassunti in tabella.

Versamento Codice tributo
Primo acconto 1790
Secondo acconto o unica soluzione 1791
Saldo dell’anno precedente 1792

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