Autore: Fatture in Cloud
Dal 1° luglio scorso è in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario che nell'anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000€. Lo sancisce il Decreto Legge n.36/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022.
Dopo un regime transitorio valido per il terzo periodo d'imposta (luglio-settembre 2022), dal 1° ottobre sono entrati in vigore i termini di emissione della fattura elettronica previsti per tutti gli altri contribuenti, con le relative sanzioni per mancata o tardiva emissione.
Vediamo quali sono le disposizioni in merito e come un forfettario può adeguarsi all'obbligo, iniziando ad emettere fattura elettronica.
Il decreto legge n.36/2022 attua le "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".
L'articolo 18, commi 2 e 3, del Decreto contiene le misure che estendono l'obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari e dispone che:
Infatti l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica viene abolito per i soggetti che:
Dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fattura elettronica è in vigore per i contribuenti in regime forfettario che nell'anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000€. Il 1° gennaio 2024 l'obbligo si estenderà a tutti gli altri forfettari.
Il limite dei € 25.000 di ricavi o compensi è da considerarsi ragguagliato ad anno. Che cosa significa? Che sei hai aperto partita IVA in regime forfettario in corso d'anno, dovrai considerare questa soglia rapportata ai giorni di attività. Ad esempio, se hai aperto partita il 1° agosto, per godere dell'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica dovrai incassare meno di (25.000/365)*152= 10.140,96€, dove 152 sono i giorni in cui hai effettivamente operato.
Per ulteriori informazioni, leggi il testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le operazioni (vendita di un prodotto o prestazione di un servizio) effettuate nel terzo periodo d'imposta 2022 (luglio-settembre) possono venire fatturate entro il mese successivo, senza incorrere in sanzioni.
Per quelle invece effettuate dal 1° ottobre 2022 si applicano i termini di emissione della fattura elettronica in vigore anche per tutti gli altri contibuenti, che si possono riassumere nel seguente modo:
In caso di invio tardivo della fattura, sono previste le seguenti sanzioni, stabilite dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997:
Ecco le risposte alle domande più comuni dei forfettari obbligati alla fatturazione elettronica.
Innanzitutto serve avere un software in grado di codificare la fattura in linguaggio XML (il formato richiesto dalla normativa) e di inviarla al Sistema di Interscambio (SdI).
Esistono molti software sul mercato, alcuni gratutiti ma essenziali (come il Software di compilazione Fattura Elettronica dell'Agenzia delle Entrate), altri più completi e funzionali, come Fatture in Cloud.
Poi bisogna compilare la fattura elettronica: alcuni campi sono uguali a quelli delle fatture cartacee, altri sono diversi. Infine, è necessario apporre la firma digitale e inviarla al SdI.
All'inizio la procedura può sembrare ostica, ma presto diventerà più agevole e consentirà di risparmiare diverso del tempo ora dedicato all'emissione di fatture cartacee.
Per ulteriori informazioni, leggi la guida passo passo alla compilazione della fattura elettronica in regime forfettario.
Puoi ricevere fatture elettroniche:
Scopri di più nel capitolo "come ricevere fatture elettroniche in regime forfettario".
È necessaria la conservazione digitale a norma per 10 anni.
Si tratta di un processo regolamentato tecnicamente dalla legge che permette di conservare le fatture in modalità digitale, mantenendo il valore legale del documento.
Alcuni software, come Fatture in Cloud, mettono in automatico le fatture inviate e ricevute in conservazione: non dovrai preoccuparti di nulla.
Leggi altro nel capitolo dedicato alla conservazione fatture elettroniche per i forfettari.
Questo contenuto è aggiornato al 2023.