Capitolo 3

Agevolazioni per startup previste dal regime forfettario 2025

Il regime forfettario prevede per le start up una riduzione ulteriore dell’imposta sostitutiva: dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività. Ecco i requisiti per godere dell’agevolazione.

Autore: Fatture in Cloud

La legge di Stabilità 2016, che ha introdotto il regime forfettario, ha stabilito che i soggetti che intraprendono una nuova attività possono godere di una ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che sarà pari al 5% (e non al 15%) per i primi 5 anni di attività. Ebbene sì, se stai avviando una nuova attività e applichi il regime forfettario potresti avere diritto all’applicazione di un’imposta ancora più bassa di quella prevista per le attività già avviate.

Attenzione però: per godere di questa ulteriore agevolazione è fondamentale che la tua attività possegga determinati requisiti. Vediamo insieme quali.

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Start up e regime forfettario: i requisiti per l’aliquota ridotta al 5%

Per l’applicazione dell’aliquota ridotta al 5% per 5 anni, è necessario innanzitutto che la tua attività sia nuova (ovvero non già avviata) e che rispetti tutti i requisiti previsti per l’accesso al regime forfettario, che trovi nel capitolo dedicato. Oltre a questo, è necessario che rientri in tre ulteriori requisiti.

1. Nessuna attività nei tre anni precedenti

Per accedere all’imposta agevolata non devi aver esercitato nei tre anni precedenti l’avvio della tua startup alcuna attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.

Cosa significa esattamente? Alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate chiariscono la questione:

  • per la determinazione dei “tre anni” bisogna tener conto non del periodo d’imposta, ma della data a partire da cui si vuole accedere al regime forfettario (Circolare n. 17/E/2012). Ad esempio, se hai cessato la tua attività precedente a maggio del 2022, nel mese di luglio del 2025 potrai avviare una startup beneficiando del regime forfettario al 5%, senza attendere il termine del periodo d’imposta.
  • La semplice apertura di una Partita IVA nel corso dei tre anni precedenti non è causa di esclusione dal regime forfettario agevolato per startup.  Ciò che deve essere verificato è l’effettivo esercizio dell’attività (Circolare n. 1/E/2001).

2. La nuova attività non dev’essere una mera prosecuzione di altra attività

Per rientrare nel regime forfettario con imposta al 5%, la tua nuova attività non dev’essere una mera prosecuzione di altra attività svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Anche in questo caso le circolari dell’Agenzia delle Entrate forniscono ulteriori chiarimenti; in particolar modo, secondo la circolare n. 17/E del 2012:

  • con “mera prosecuzione” si intende quell'attività che è nuova nella formalità, ma che in realtà viene svolta in sostanziale continuità con quella precedente. Ad esempio, perché utilizza gli stessi beni dell’attività precedente, oppure opera nello stesso luogo o, ancora, nei confronti degli stessi clienti.
  • Si deve verificare il punto precedente solamente se nell’attività precedente eri un lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, oppure se sei stato dipendente a tempo determinato o collaboratore dell’attività per un tempo superiore alla metà di un triennio. 

Eccezione alla regola della “mera prosecuzione” è il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nella pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni (come, ad esempio, la pratica forense). 


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3. Prosecuzione dell’attività altrui con ricavi non superiori a 85.000 euro

L’ultimo dei tre requisiti riguarda i casi in cui la tua startup sia la prosecuzione dell’attività di un’altra persona. Per rientrare nel regime forfettario con imposta al 5%, l’ammontare di ricavi e compensi realizzati prima del riconoscimento del beneficio non deve essere superiore a 85.000 euro.

Se non dovessi rispettare anche uno solo di questi 3 requisiti non avresti diritto all’aliquota agevolata al 5%, ma dovresti accontentarti di quella al 15% (purché siano rispettati gli altri requisiti previsti per il forfettario).

Passaggio da regime ordinario a forfettario: non si applica l’aliquota al 5%

Nel caso del passaggio dal regime ordinario a forfettario, non si applicherà l’aliquota ridotta al 5%, bensì quella al 15%. Ciò anche se l’attività è “nuova”, cioè avviata da meno di primi 5 anni e non mera prosecuzione di altra attività. 

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 226 del 22 novembre 2024.

L’applicazione dell’aliquota ridotta al 5 per cento è quindi riservata a chi inizia “una nuova attività applicando ab origine il regime forfettario” e non dal secondo anno in poi, come invece nel caso esaminato. 

I vantaggi del forfettario non si esauriscono all’aliquota ridotta (al 5% o al 15%). Tispettano anche una serie di agevolazioni fiscali e contabili che ti consentiranno un notevole risparmio di tempo e denaro nella gestione della tua attività. Vuoi saperne di più? Il prossimo capitolo è dedicato proprio a questo!

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Questo contenuto è aggiornato al 2024.