Autore: Fatture in Cloud
Sei titolare di una partita IVA in regime forfettario e ti trovi a operare con l’estero?
Cambiano le regole per la fatturazione.
In questo caso, infatti, la gestione delle vendite e degli acquisti presenta delle specificità da considerare con attenzione, differenziando in primo luogo tra le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ma anche le regole diverse previste per gli acquisti all’interno o al di fuori dell’Unione Europea.
Analizziamo insieme le diverse casistiche, soffermandoci sia sulle cessioni che sugli acquisti, così come l’ipotesi di operazioni B2B, B2C, e le differenze tra le fatture intra ed extraUE.
L’obiettivo è fornirti una “bussola” per gestire al meglio le tue operazioni nel mercato internazionale.
In linea generale, se applichi il regime forfettario nel 2025 non devi addebitare l’IVA nelle fatture emesse, relative quindi alle vendite, così come non potrai detrarre l’imposta da quelle passive (acquisti).
Tuttavia, bisogna considerare le regole specifiche per le operazioni estere, distinguendo tra quelle relative a partner commerciali che appartengono o meno all’Unione Europea.
Per quel che riguarda le operazioni intracomunitarie, cioè agli scambi che avvengono tra Paesi UE, dovrai prestare attenzione ai casi in cui è necessaria l’applicazione dell’IVA e del reverse charge (“inversione contabile”), così come l’invio degli elenchi Intrastat.
Le operazioni extra UE sono invece generalmente considerate come esportazioni o importazioni e, oltre agli adempimenti IVA (ove previsti) dovrai pertanto prestare attenzione alle specifiche implicazioni doganali.
Soffermiamoci sulle diverse casistiche.
Partiamo dal caso delle fatture relative a cessioni di beni verso clienti che risiedono in Paesi UE. Per capirci meglio, si tratta ad esempio del caso in cui un’azienda italiana emette fattura a un cliente francese per la vendita di determinati beni.
Sia che si tratti di partite IVA (operazioni B2B), che nel caso di privati consumatori (operazioni B2C), la cessione è assimilata a uno scambio interno. Non sarai quindi tenuto ad applicare l’IVA.
Attenzione però alla compilazione del documento. Dovrai indicare in fattura una dicitura precisa:
“La seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell'articolo 41, comma 2 (-bis), del D.L. n. 331/93".
Per quanto riguarda gli adempimenti, i soggetti in regime forfettario che effettuano cessioni di beni verso Paesi UE sono esonerati dalla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.
Inoltre per la sola cessione di beni non sussiste l'obbligo di iscrizione alla banca dati VIES, il sistema utilizzato per accreditare le partite IVA all’effettuazione di operazioni estere.
Adempimento |
Regola |
IVA | Non applicata |
Dicitura Obbligatoria | "la seguente non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell'articolo 41, comma 2 (-bis), del D.L. n. 331/93" |
Obbligo Intrastat | Nessuno |
Iscrizione VIES | Non obbligatoria |
Come comportarsi in caso di prestazioni di servizi verso committenti esteri, sempre nell’ambito dell’UE?
Consideriamo, ad esempio, il caso di un informatico in regime forfettario che fornisce una consulenza a un’azienda spagnola.
Per queste tipologie di operazioni si applicano le regole di territorialità previste dall’articolo 7-ter del DPR n. 633/1972, che prevede la non imponibilità ai fini IVA in Italia e l’applicazione del meccanismo del reverse charge da parte del committente estero.
La fattura dovrà essere emessa quindi senza addebito dell’IVA, indicando la dicitura “inversione contabile o reverse charge IVA articolo 7-ter d.p.r. 633/1972”.
Il contribuente forfettario è però in questo caso obbligato ad iscriversi al VIES. In aggiunta, bisognerà inviare il modello Intrastat relativo ai servizi resi, a cadenza mensile o trimestrale.
Per le prestazioni di servizi bisogna però distinguere il caso delle operazioni verso privati consumatori (B2C). In questa ipotesi la prestazione si considera effettuata in Italia, ma in virtù dell’applicazione del regime forfettario non è soggetta a IVA.
In fattura dovrai inserire la dicitura “Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/72”. Non sono previsti obblighi aggiuntivi sul fronte dell’iscrizione al VIES o sull’invio degli elenchi Intrastat.
|
B2B |
B2C |
IVA | Non imponibile (reverse charge) | Non imponibile |
Iscrizione VIES | Obbligatoria | Non obbligatoria |
Dicitura Obbligatoria | "Reverse charge IVA articolo 7-ter d.p.r. 633/1972" | "Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/72" |
Obbligo Intrastat | Compilazione modello INTRA 1-quater (servizi resi) | Nessuno |
Se hai acquistato beni da fornitori esteri che risiedono in Paesi UE, c’è una prima regola generale che dovrai considerare.
Per chi applica il regime forfettario è previsto un limite pari a 10.000 euro al di sotto del quale l’operazione è considerata al pari di un acquisto effettuato da un privato.
In pratica, non dovrai versare l’IVA applicando il meccanismo del reverse charge, non dovrai iscriverti al VIES e non dovrai presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat per l’acquisto di beni.
Se invece superi la soglia di 10.000 euro la situazione si capovolge.
In questo caso, infatti, avrai l’obbligo di integrare la fattura ricevuta dal fornitore applicando il reverse charge, utilizzando il codice tipo documento TD18.
Successivamente dovrai versare l’IVA e gli elenchi Intrastat (INTRA 2-BIS) se in almeno uno dei quattro trimestri precedenti hai superato la soglia di 350.000 euro di acquisti da fornitori esteri appartenenti all’UE.
Soglia Acquisti (€) |
Trattamento IVA |
Obbligo VIES |
Obbligo Intrastat (Beni) |
< 10.000 | IVA assolta nel Paese del fornitore | No | No |
≥ 10.000 | Integrazione IVA (Reverse Charge) in Italia (TD18) | Sì | Sì (se > €350k in 4 trim.) |
Il caso senza dubbio più frequente nella pratica è quello di contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario che acquistano servizi intracomunitari da operatori con sede nell’Unione Europea.
Pensiamo, ad esempio, alle operazioni poste in essere con Google, Facebook ed Amazon.
In questi casi il contribuente operante nel regime forfettario deve:
In aggiunta, in caso di acquisti di importo superiore a 100.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è necessario inviare il modello INTRA 2-quater (elenco riepilogativo dei servizi ricevuti).
Trattamento IVA |
Obbligo VIES |
Obbligo Intrastat (Servizi) |
Integrazione IVA (Reverse Charge) in Italia (TD17) | Sì | Sì (se > €100k in 4 trim.) |
Hai effettuato operazioni con soggetti ExtraUE, che quindi risiedono fuori dall’Unione Europea? In questo caso le regole che dovrai considerare sono differenti.
Partiamo dal caso delle cessioni di beni, cioè dalla vendita di merci. In questo caso l’operazione si considera non imponibile e quindi non dovrai addebitare l’IVA in fattura. Dovrai però prestare attenzione all’indicazione della corretta dicitura, che è la seguente: “Cessione non imponibile IVA ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 633/72”.
Non sono previsti obblighi comunicativi così come non è richiesta l’iscrizione al VIES.
Anche in caso di prestazioni di servizi l’operazione si considera non imponibile e non sono previsti obblighi sul fronte degli Intrastat. In fattura bisognerà inserire la seguente dicitura: “Operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/72”.
In caso di acquisto di beni, dovrai versare l’IVA in dogana al momento dell’importazione.
In caso di acquisto di servizi, dovrai emettere un’autofattura o integrare la fattura ricevuta, applicando l’IVA e utilizzando il codice tipo documento TD17. Così come previsto per gli acquisti da Paesi UE, dovrai versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo mediante modello F24.
Abbiamo completato l’approfondimento sulla fatturazione in regime forfettario, esaminando anche le particolarità sulle operazioni con clienti e fornitori intracomunitari ed ExtraUE. Ora è il momento di passare a un altro concetto importante: la ritenuta d’acconto nel regime forfettario.