Autore: Fatture in Cloud
Quando sentiamo parlare di imposta di bollo, molto probabilmente pensiamo alla “marca da bollo”, quel talloncino che compriamo in tabaccheria (o altri i punti vendita autorizzati a vendere beni soggetti al monopolio) e “appiccichiamo” sulle fatture cartacee.
Ma quando si applica l’imposta da bollo sulle fatture elettroniche? Come si fa? E come si riesce ad assolvere? Lo scopriamo in questo capitolo.
La regola generale è questa: sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo tutte le fatture che riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA.
Quindi, si deve applicare la marca da bollo quando le fatture elettroniche (ma anche a quelle cartacee) sono emesse senza addebito IVA e se di importo superiore a 77,47 euro.
Tuttavia, non sono soggette a bollo le fatture riguardanti alcune operazioni non imponibili IVA che si qualificano in particolari modi. Per questo motivo, ti consigliamo di chiedere opinione al Commercialista o al Professionista che ti segue nella fatturazione, che ti saprà dare una risposta puntuale e attendibile in base all’operazione che intendi fatturare.
Ora che abbiamo capito le regole generali, vediamo di concentrarci sulle specificità legate alla fatturazione elettronica.
Per farlo, ci riferiremo principalmente alla guida rilasciata dall’Agenzia delle entrate, che contiene le istruzioni e le ultime novità in merito all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
La guida ricorda che l’assolvimento di questa imposta deve essere segnalato tramite un’apposita annotazione sulle fatture. Inoltre, mostra come riportare l’annotazione: bisogna valorizzare a “SI” il campo “Bollo virtuale” che si trova nel tracciato record della fattura elettronica.
Sempre la guida dell’Agenzia delle entrate fa notare come il contenuto del campo “Importo bollo” del tracciato della fattura ordinaria non sia rilevante.
Infatti, indipendentemente dal valore inserito, per ogni fattura elettronica emessa con apposita indicazione, l’imposta di bollo varrà sempre 2 euro.
Oltre a dare il valore “SI” al campo “Bollo Virtuale”, dovrai anche inserire in fattura la dicitura:
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.
In questo modo, indicherai chiaramente l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo.
L’Agenzia delle entrate effettua le integrazioni delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e per le quali è dovuta l’imposta di bollo seguendo un apposito "sistema".
Ecco come funziona il sistema, spiegato in punti:
Attenzione, la nostra è un'illustrazione essenziale del sistema, che non tiene conto delle complessità e dei casi specifici. Per questo motivo, ti suggeriamo di leggere attentamente la guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate e, per eventuali dubbi, di chiedere al tuo Commercialista.
Una volta noto l’importo dell’imposta di bollo dovuta, dovrai procedere al suo versamento.
Le date entro cui pagare l'imposta di bollo, riportate dalla guida dell'Agenzia delle entrate, sono:
* Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, puoi eseguire il versamento entro il 30 settembre.
** Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, puoi versarlo entro il 30 novembre.
*** Se l’anno è bisestile il versamento può essere eseguito entro il 29 febbraio.
Puoi versare l’imposta di bollo in due modi:
Per i dettagli di tali modalità, ti rimandiamo alla lettura della pagina web dedicata sul sito dell’Agenzia delle entrate. Per supporto nel compilare l’F24 per l’imposta di bollo, chiedi al tuo Commercialista o al professionista che ti segue nella contabilità e nella fatturazione.
Ed eccoci arrivati al termine degli approfondimenti sulla compilazione della fattura elettronica. Ora potrai affrontare con molta più sicurezza questa fase, consapevole di come completare i campi principali e di alcune situazioni in cui potresti ritrovarti.